~ Interpretazione della Guardia Costiera sulla sicurezza ~
Trascriviamo stralcio, fornitoci dal nostro Diego B., dell'interpretazione resa dalla Guardia Costiera circa gli articoli 90 e 91 del Decreto Attuativo sulla Sicurezza oggetto di tante discussioni (forse in modo strumentale) che potrete leggere per intero sul sito www.guardiacostiera.it :
Regolamento di attuazione
del Codice della nautica
Il secondo pilastro della normativa sulla
nautica da diporto
di Aniello Raiola
C.F. (CP) - Compamare Rimini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Il Capo III del Titolo III, infine, detta norme in materia
di sicurezza per le unità da diporto impiegate dai
centri di immersione e di addestramento subacqueo
come unità appoggio per le immersioni subacquee a
scopo sportivo o ricreativo (diving). Trattasi anche in
questo caso di una novità assoluta, in quanto fino
ad oggi il settore del diving, quanto alla sicurezza,
era stato regolato con semplici circolari.
In particolare, l’articolo 90 indica le dotazioni di
sicurezza supplementari che le unità in parola
(compresi i natanti da diporto) devono avere a
bordo e impone la presenza, a bordo o in immersione,
di una persona abilitata al primo soccorso
subacqueo. Come ha recentemente chiarito il Ministero,
dette dotazioni sono obbligatorie solo per le
unità utilizzate dai centri diving e dalle organizzazioni
didattiche subacquee, e non anche per quelle
utilizzate da privati per le immersioni proprie o di
conoscenti oppure da circoli e associazioni sportive/
ricreative o ONLUS per le immersioni degli
associati a titolo gratuito.
Nella stessa occasione, il Ministero ha avuto modo
di precisare che per persona abilitata al primo soccorso
subacqueo deve intendersi una persona con
conoscenze sufficienti per fronteggiare un’emergenza
di primo soccorso e non soggetto munito necessariamente
di brevetto subacqueo. L’articolo 91 fissa
specifiche dotazioni di sicurezza (galleggiante di
segnalazione, luce lampeggiante gialla, pedagno)
destinate alla segnalazione del subacqueo in immersione,
stabilendo nel contempo il raggio di operatività
del subacqueo stesso (entro 50 metri dal segnale)
e il limite di distanza dalle predette segnalazioni
(oltre i 100 metri) al quale devono mantenersi le
unità in transito6. Dall’excursus compiuto appare
chiaro che il Regolamento -così come aveva già fatto
in parte il Codice nel 2005 -ha raccolto e coordinato
numerose e frammentarie disposizioni stratificatesi
nel corso degli anni nella materia della nautica
da diporto, oltre a snellire le procedure, ridurre i
tempi sovrabbondanti ed elidere fasi e organi superflui.
Per il futuro, l’obiettivo del settore è quello di
evitare la deleteria “polverizzazione” della normativa
che si era sviluppata dopo gli anni ‘70 e che non
aveva di certo giovato al progresso della nautica,
perché lo sviluppo di un comparto economico è in
gran parte determinato dalla chiarezza, dalla semplicità,
dall’efficacia delle norme che lo regolano."
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