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~ Norme di Sicurezza e Albo Guide ~

di Orante Trabucco
Pubblicato il 21 January 2009
nelle categorie News

Come già avrete avuto modo di leggere il 2009 si apre con importanti novità circa la sicurezza “dell’andar per mare”. Tali norme non solo abbracciano i mezzi utilizzati e le loro dotazioni ma si estendono fino a toccare ambiti fino ad ora toccati solo marginalmente, soprattutto se parliamo di subacquea ricreativa proposta ed incentivata da circoli sportivi senza scopo di lucro come il nostro.

Gli articoli 90 e 91 del Decreto 29/07/2008 toccano direttamente i mezzi impiegati nel supporto all’attività subacquea “sportiva e ricreativa” pertanto, di fatto, ci coinvolgono direttamente.

In 3 interventi che pubblicherò a distanza di qualche settimana, affinché possiate tutti metabolizzare meglio quanto legiferato, vi inviterò ad analizzare insieme questi punti e a commentarli per meglio comprenderli:

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto.
(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n.223)

Capo III
Art. 90 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Leggendo circa le dotazioni supplementari richieste mi sembra che da parecchio tempo facciano parte della dotazione dei nostri mezzi (vedi stazione deco e bombolino ossigeno). L’apparato ricetrasmittente VHF e la cassetta di pronto soccorso immagino siano 2 acquisti alla portata di tutti; anche la dotazione di un bombolino di aria da 10 lt mi pare una disposizione ragionevole considerando che, anche senza l’obbligo dei 5 sub, abbiamo sempre appeso una bombola di riserva sotto l'imbarcazione (se non addirittura un narghilè). Quello che proprio non comprendo è con quali criteri e modalità si possa applicare l’obbligo di avere a bordo un operatore abilitato al primo soccorso.

Non discuto sulla assoluta utilità (qualora ce ne fosse bisogno ovviamente) di avere a propria diposizione una persona che sappia come e dove mettere le mani (e lo dico a ragion veduta con esperienza fatta in prima persona), ma con lo stesso iter mentale dovremmo accettare anche altri diktat quali, ad esempio, di non uscire mai di casa senza un avvocato (di questi tempi è quasi prezioso come un rianimatore), oppure perché non dotarci tutti di una bella scorta armata per evitare scippi e rapine (sarebbe molto utile ai pensionati che ritirano la loro pensione alla posta i primi di ogni mese rischiando la vita). Quello che voglio dire, al di fuori delle battute, è che uno stato che si insinui così visceralmente in quelle che sono le nostre attività individuali rischia di creare pericolosi presupposti facilmente fraintendibili, oggetto solo, a mio avviso, di ulteriori poteri per meglio “motivare ed elevare multe per infrazione” a qualche regolamento o codice. Tra l’altro, il rianimatore potrà farsi l’immersione insieme a noi oppure dovrà stare in barca a nostra disposizione in attesa che ci succeda qualcosa giusto per rompere la monotonia? E ancora, il rianimatore e il barcaiolo potranno coesistere in un’unica entità oppure dovranno assolutamente essere 2 persone diverse? È preferibile che si conoscano oppure saranno presi da luoghi diversi? Se avessi voglia e tempo potrei riempire pagine di deliri di questo tipo.

Per rendersi conto di quanto annaspi il legislatore nello scrivere leggi circa materie magari poco conosciute o, peggio, quando mal consigliato basti andare su un campo da sci. In questi periodi noterete le forze dell’ordine che monitorizzeranno la vostra velocità di discesa con il più odioso degli strumenti inventati dall’uomo, l’autovelox! Come sarà chiamato in questo caso, Skivelox? Adesso rispondete a questo quesito: ammesso che sia corretto evitare atteggiamenti terroristici che possono causare pericolosi incidenti, ammesso che sia corretto dissuadere i “Ghedina” della domenica a fare discese libere su campi frequentati da comuni mortali come cavolo potrà il tranquillo sciatore della settimana bianca controllare la sua velocità di discesa? Verrà dotato di un discesometro? A parte i dubbi su dove il legislatore possa immaginare di attaccare uno strumento che misura la velocità di discesa di un sciatore, questo apparecchio infernale da chi sarà omologato? Chi ne controllerà il corretto funzionamento, o meglio ancora, chi lo commercializzerà?

Se con l’introduzione di una persona abilitata al primo soccorso il legislatore intende maggiormente sensibilizzare i sub verso un approccio più consapevole e responsabile (cosa opportuna e saggia) già esistono gli strumenti, attuabili da subito con minimo costo, e sono rappresentati dalle didattiche. Le didattiche, proprio loro. Qualcuno di voi si domanderà perché, spero in pochi.

Per rispondere mi riferirò ad esempi di casa nostra. Un nostro brevettato P2, alla luce del programma che tale abilitazione comporta, ritengo possa avere le giuste motivazioni per approfondire un aspetto importante della propria preparazione, oltre a spostare a 30 metri il limite della profondità consentita. Nello specifico, la o le lezioni (T7) che per oggetto hanno la descrizione degli incidenti, la gestione delle emergenze e le normative collegate potrebbero essere integrate da un corso di Operatore di BLS obbligatorio, contestuale alle altrettanto importanti discipline di specialità. Se è vero che il nostro P2 è forse il brevetto più performante allora è in questa sede che ha senso collocare una preparazione più “operativa” e meno nozionistica verso gli aspetti della sicurezza.

Eliminiamo un corso? Si, ma lo rendiamo più efficace e più operativo se integrato ad un corso molto importante come P2. Dal momento che non siamo una federazione a scopo di lucro e il nostro obiettivo non è mungere i nostri allievi ma prepararli al meglio allora direi che per quanto ci riguarda il problema sarebbe facilmente risolvibile. Era necessario mettere questa semplice accortezza all’interno di un decreto? Forse per gli altri!

E adesso, dulcis in fundo, la ciliegina: chi ha sponsorizzato l’attuazione di questo decreto?

Non voglio fare commenti ma vi allego quanto scritto nella mail informativa inviatami dal DAN:

"ADISUB, l’associazione che riunisce alcune delle maggiori organizzazioni didattiche  subacquee attive in Italia, a cui si è aggiunto di recente il DAN Europe, ha dato un prezioso contributo alla stesura del regolamento. CHI E’ ADISUB?"

"ADISUB è l'associazione che riunisce alcune delle maggiori organizzazioni didattiche subacquee attive in Italia aderenti a RSTC Europe (Recreational Scuba Training Council Europe), organizzazione internazionale della quale costituisce la delegazione italiana. Gli attuali membri dell'associazione sono IDEA, PADI e SSI.
Dall'inizio del mese di settembre del 2008 anche il DAN Europe ha aderito ad ADISUB".

 “L’ingresso del DAN nella nostra associazione – dice l’ing. Giovanni Cozzi, presidente di ADISUB - rafforza lo sforzo di ADISUB tendente alla divulgazione di un'attività subacquea sicura ed offre nuovo slancio alla cooperazione del DAN Europe con le maggiori organizzazioni didattiche del settore subacqueo”.

"ADISUB ha lo scopo di supportare e rappresentare le organizzazioni didattiche subacquee, siano esse no profit che commerciali, nei rapporti con le autorità istituzionali quali Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Parlamento, nonché con gli altri Enti interessati al settore delle attività subacquee e turistiche. L'obiettivo predominante é di presentare un'associazione propositiva e di riferimento, in particolare quando si parla di regolamentare il settore. ADISUB, inoltre, si propone di promuovere e diffondere l'attività subacquea con finalità educative, mirate alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, nonché di incrementare al massimo la qualità dell'insegnamento impartito e dei servizi offerti ai subacquei".

Lascio a voi l'ardua sentenza!

Nella prossima puntata affronteremo le norme dell’articolo 91.


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